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STATUTO REV. 1.4
COMITATO DEI GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO “CRISTOFORO MARZOLI”
PREAMBOLO
Disposizioni fondamentali
ART. 1
Costituzione
Si è costituito in Palazzolo sull'Oglio, con durata illimitata, il COMITATO GENITORI (d’ora in poi C.G.), composto dai Genitori (Rappresentanti di classe e Membri del Consiglio d’Istituto) degli Studenti frequentanti l’Istituto di Istruzione Superiore ‘Cristoforo Marzoli’, ai sensi dell’art.15 c.2 del D.L.297/94.
ART. 2
Sede
La sede del C.G. è presso l’Istituto stesso, in Via Levadello – 25036 Palazzolo sull’Oglio (BS).
ART. 3
Caratteristiche
Il C.G. ha una struttura democratica ed è un organo indipendente da ogni organizzazione, che agisce nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione Italiana ed è basato sulla solidarietà e sulla partecipazione. Pertanto lo stesso C.G. non persegue fini di lucro (tutte le cariche sono quindi gratuite), è a-partitico, a-sindacale, a-confessionale.
ART. 4
Finalità
Il C.G. persegue finalità di carattere sociale, civile e culturale.
Autonomamente e, quando possibile, in collaborazione con le Autorità ed Organi scolastici, le Istituzioni Pubbliche, l’Amministrazione Comunale, le realtà economiche e culturali, si prefigge lo scopo di:
- favorire la più ampia collaborazione tra Scuola e Famiglia nel rispetto reciproco del ruolo di ciascun Componente;
- promuovere l’informazione e l’aiuto nell’attività dei Rappresentanti di classe e Membri del Consiglio d’Istituto;
- chiarire i problemi dell’ordinamento, del funzionamento della Scuola e delle scelte scolastiche;
- proporre al Consiglio d’Istituto ed ai Consigli di classe tutte quelle iniziative che si ritengano convenienti per un miglior funzionamento della Scuola;
- studiare, suggerire e promuovere corsi, incontri, conferenze, dibattiti ed ogni altra iniziativa sui problemi della Scuola e dell’educazione, che siano d’aiuto a Genitori e Figli;
- promuovere incontri con Autorità Didattiche, Culturali, Istituzionali, realtà economiche e analoghe Associazioni e/o Comitati di Genitori di altri Istituti, per reciproci scambi di informazioni e per eventuali iniziative coordinate;
- promuovere incontri con gli Studenti e/o le loro rappresentanze;
- porsi come soggetto di stimolo verso l’Autorità scolastica per la soluzione dei problemi legati alla vita dell’Istituto in generale ed alle necessità della Scuola;
- promuovere iniziative volte a supportare, anche economicamente, le Famiglie degli Studenti ed a valorizzare le eccellenze dei risultati scolastici conseguiti dagli Studenti stessi.
TITOLO I
Componenti del C.G.
ART. 5
Componenti
I Componenti del C.G. si distinguono in COMPONENTI DI DIRITTO (d’ora in poi C.d.D.) e COMPONENTI ASSOCIATI (d’ora in poi C.A.).
Sono COMPONENTI DI DIRITTO del C.G. tutti i Genitori (o chi ne fa le veci) eletti nei Consigli di classe alla carica di Rappresentante di classe e tutti i Genitori (o chi ne fa le veci) eletti nel Consiglio d’Istituto.
Sono COMPONENTI ASSOCIATI del C.G. tutti gli altri Genitori (o chi ne fa le veci) degli Studenti frequentanti l’Istituto.
I C.d.D. hanno diritto di voto nell’ASSEMBLEA GENERALE e possono essere eletti nel CONSIGLIO DIRETTIVO.
I C.A. non hanno diritto di voto nell’ASSEMBLEA GENERALE e non possono essere eletti nel CONSIGLIO DIRETTIVO, salvo quanto previsto dall’ART.23.
ART. 6
Carica e decadenza, componenti di diritto
La qualifica di C.d.D. si ottiene automaticamente, salvo esplicita rinuncia scritta, al momento dell’elezione a Rappresentante di classe o dell’elezione a Membro del Consiglio d’Istituto.
La carica decade:
- quando vengano meno le cariche elettive sopraindicate, per rinnovo delle rappresentanze di classe e di Istituto o per altro qualsivoglia diverso motivo;
- per dimissioni volontarie, presentante dall’Interessato al CONSIGLIO DIRETTIVO, in forma scritta;
- per radiazione, che viene decretata insindacabilmente dal CONSIGLIO DIRETTIVO per i seguenti motivi:
- inosservanza alle norme dello Statuto;
- per atti indegni contro il C.G. ed i suoi Organi o per gravi offese ai componenti il CONSIGLIO DIRETTIVO;
- per atti che abbiano creato danni morali e materiali al buon funzionamento del C.G. stesso.
ART. 7
Carica e decadenza, componenti associati
La qualifica di C.A. si ottiene automaticamente per il fatto di essere Genitore di uno Studente frequentante l‘Istituto.
La carica decade:
- quando venga meno lo ‘status’ sopraindicato;
- per radiazione, che viene decretata ai sensi dell’ART.6.
ART. 8
Doveri
I C.d.D. ed i C.A. accettano e si impegnano ad osservare lo Statuto e tutte le deliberazioni del CONSIGLIO DIRETTIVO e dell’ASSEMBLEA GENERALE.
ART. 9
Copia statuto
Ad ogni nuovo C.d.D. verrà data la possibilità, su richiesta, di ottenere una copia del presente Statuto, in forma cartacea o elettronica. Sarà cura del CONSIGLIO DIRETTIVO dare la maggior visibilità possibile al testo dello Statuto stesso, promuovendone l’esposizione o la pubblicazione su qualsiasi supporto disponibile.
TITOLO II
ORGANI ISTITUZIONALI DEL C.G.
ART. 10
Organi istituzionali
Organi istituzionali del C.G. sono:
- 1) l’ASSEMBLEA GENERALE;
- 2) il CONSIGLIO DIRETTIVO.
ART. 11
Assemblea generale
L’ ASSEMBLEA GENERALE (d’ora in poi A.G.), composta da tutti i Membri del C.G., è l’organo sovrano del C.G, delibera sulle attività del C.G. e può delegare al CONSIGLIO DIRETTIVO indirizzi e compiti specifici.
ART. 12
Assemblea, convocazione
Entro il 30 novembre di ogni anno scolastico (e comunque dopo le elezioni dei Rappresentanti di classe del relativo anno scolastico), il CONSIGLIO DIRETTIVO uscente convoca una A.G. (in sessione ORDINARIA), da tenersi presso i locali dell’Istituto previa autorizzazione con richiesta scritta, indirizzata al Dirigente Scolastico; la convocazione è resa nota almeno 20 giorni prima, mediante opportuna comunicazione alle Famiglie e/o attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della scuola e/o su affissione in bacheca dell’Istituto.
La convocazione può avvenire anche in sessione STRAORDINARIA, ogni volta che lo richieda il CONSIGLIO DIRETTIVO oppure su richiesta scritta e motivata al CONSIGLIO DIRETTIVO stesso da parte di almeno 10 (dieci) C.d.D. e/o C.A.
Durante l’A.G. possono essere messe ai voti proposte del CONSIGLIO DIRETTIVO o dei singoli C.d.D. o C.A. (che devono essere portate alla conoscenza del CONSIGLIO DIRETTIVO in forma scritta almeno 10 giorni prima della data dell’A.G.).
ART. 13
Assemblea, funzionamento
L’A.G. è presieduta dal PRESIDENTE del CONSIGLIO DIRETTIVO, che può invitare ed avvalersi della collaborazione di Persone estranee al C.G. Le deliberazioni sono valide a prescindere dal numero dei presenti aventi diritto di voto.
Durante la prima riunione annuale dell’A.G.:
- viene illustrata e sottoposta ad approvazione la situazione generale del C.G. e le scritture patrimoniali di e si entrata/uscita predisposte dal CASSIERE;
- vengono eletti i sette Membri componenti il CONSIGLIO DIRETTIVO, mediante votazione palese. Tra coloro che si sono candidati, risultano eletti i sette che hanno ottenuto il maggior numero di voti all'A.G., ed entrano in carica immediatamente, dopo la predetta votazione, per la tempestiva attuazione delle incombenze organizzative;
- vengono affidati specifici incarichi di indirizzo al CONSIGLIO DIRETTIVO;
- viene stilato e reso noto il programma annuale delle riunioni ordinarie dell’A.G. Nelle riunioni successive vengono discussi e messi ai voti gli ordini del giorno di volta in volta proposti. In generale l’A.G. delibera su ogni altro argomento all’ordine del giorno con la maggioranza dei voti dei presenti alla seduta; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
L’A.G. è aperta a tutte le componenti della scuola, previa richiesta degli interessati o su invito del PRESIDENTE del C.D., e chiunque partecipi ha diritto di parola, mentre il diritto di voto è regolato dalle norme dell’ART.12
Il verbale dell’A.G., firmato dal Presidente e dal Segretario, rimane agli atti del C.G. ed è pubblicato sul sito istituzionale della scuola; chiunque può richiederne una copia.
ART. 14
Delega
Il C.d.D. impossibilitato ad intervenire all'A.G. potrà farsi rappresentare da un altro C.d.D., mediante delega con firma leggibile; ad ogni C.d.D. è consentito di esercitare una sola delega.
ART. 15
Consiglio direttivo
Il CONSIGLIO DIRETTIVO (d’ora in poi C.D.) è l’organo esecutivo delle decisioni dell’A.G. e gestisce i compiti derivanti dalle deleghe deliberate dall’A.G. stessa. Assume inoltre tutte le iniziative atte al buon funzionamento ed alla buona amministrazione del C.G. Può inoltre esprimere proposte da sottoporre all’A.G.
ART. 16
Consiglio direttivo, funzionamento e mansioni
Il CONSIGLIO DIRETTIVO è composto da un PRESIDENTE, un VICE- PRESIDENTE, un CASSIERE, un SEGRETARIO, un ADDETTO STAMPA e due CONSIGLIERI AGGIUNTI, i quali sono eletti mediante votazione palese tra i sette Membri del C.D., al suo interno.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate rispettivamente dal VICE-PRESIDENTE, oppure in mancanza anche di quest’ultimo, dal CONSIGLIERE più ANZIANO d'età.
Le cariche di Presidente, di Vice-Presidente, di Cassiere, di Segretario e di Addetto stampa non sono cumulabili, tranne nel caso in cui il Consigliere Anziano, già titolare di altra carica, sostituisca temporaneamente il Presidente.
Il PRESIDENTE coordina l’attività del C.D., determina il programma annuale delle riunioni del C.D. e delle A.G. (che possono o meno coincidere) e ne presiede le sedute;
il VICE-PRESIDENTE coadiuva il Presidente nelle Sue funzioni, sostituendolo in caso di assenza e/o impedimento; il SEGRETARIO ha il compito di redigere e custodire i verbali delle riunioni del C.D. e delle A.G.; il CASSIERE gestisce e custodisce il patrimonio economico del C.G., elabora le scritture di entrata/uscita dello stesso e le presenta all’approvazione dell’A.G.;
L’ADDETTO STAMPA ha il compito di divulgare con qualsiasi mezzo disponibile tutte le notizie, le informazioni, le comunicazioni, le deliberazioni degli Organi del C.G.
ART. 17
Consiglio direttivo, durata
Il Consiglio eletto rimarrà in carica per il periodo di un anno.
Trascorso tale termine si procederà ad una nuova elezione. Il C.D. è rieleggibile, in tutto o in parte.
ART. 18
Consiglio direttivo, maggioranza
Le riunioni del C.D., nel caso in cui non coincidano con quelle dell’A.G., sono valide se presenziate dalla metà più uno dei Consiglieri; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta (metà più uno) dei presenti (in caso di parità prevale il voto del Presidente) ed impegnano anche gli assenti in termini di responsabilità collegiale.
ART. 19
Gruppi di lavoro e consulenti esterni
Il C.D. può creare gruppi di lavoro oppure avvalersi di consulenti esterni al C.G., che approfondiscano temi specifici o portino a compimento iniziative decise dall’A.G.
ART. 20
Incarichi a componenti
Il C.D. può conferire incarichi relativi alle varie attività del C.G. anche a C.d.D. e C.A., anche se non componenti il Consiglio.
ART. 21
Consiglio direttivo, dimissioni
Qualora nel corso dell’anno si verifichino dimissioni o decadenza dalla carica da parte di uno o più Membri del C.D., entreranno in carica i C.d.D. che nelle ultime votazioni avranno riportato il maggior numero di voti.
ART. 22
Consiglio direttivo, decadenza
Nel caso che i dimissionari o i decaduti siano più della metà, decade tutto il C.D., che rimarrà in carica solo per le normali incombenze amministrative e convocherà una A.G. in sessione STRAORDINARIA, nel termine massimo di 60 giorni.
ART. 23
Consiglio direttivo, impossibilità di formazione parziale o totale
Qualora non si possa raggiungere tra i C.d.D. un numero sufficiente di candidati per la formazione del C.D. (7 Membri), è ammessa la candidatura e l’eleggibilità alla carica di Consigliere Aggiunto anche di un C.A. il quale, se eletto, assume gli stessi diritti e doveri di un C.d.D. per tutta la durata della propria carica.
Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non fosse possibile addivenire alla creazione del C.D., il Consiglio in scadenza convocherà entro 30 giorni una A.G. in sessione STRAORDINARIA, durante la quale si effettuerà una nuova elezione del C.D.
Qualora permanga l’impossibilità di formazione del Consiglio, il Consiglio uscente convocherà, entro non più di 60 giorni, una nuova A.G. in sessione STRAORDINARIA per l’eventuale scioglimento del C.G., secondo le procedure previste dall’ART.26.
TITOLO III
FINANZIAMENTO DEL C.G
ART. 24
Patrimonio
Il patrimonio del C.G. è costituito da:
- beni derivanti da auto-finanziamento del Genitori;
- beni provenienti dal ricavato dall’organizzazione di opportune manifestazioni;
- beni derivanti da ogni altra eventuale entrata.
ART. 25
Patrimonio, finalità
Tutto il patrimonio è finalizzato alla realizzazione di progetti e/o attività conformi all’ART.4.
TITOLO IV
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
ART. 26
Scioglimento
Lo scioglimento del C.G. può essere deliberato soltanto dall’A.G. in sessione STRAORDINARIA convocata dal C.D. per gravi ed inderogabili motivi che pregiudichino il regolare e buon funzionamento del C.G. stesso, e la maggioranza dei voti, per tale deliberazione, deve essere in prima convocazione, almeno dei 2/3 dei C.d.D. In seconda convocazione, da indire non prima di 45 giorni e non oltre 60 giorni dalla prima, la maggioranza richiesta per lo scioglimento sarà dei 2/3 dei C.d.D. presenti (per tali votazioni perde di efficacia l‘ART.14 sulla delega).
ART. 27
Residui patrimoniali attivi
In caso di scioglimento del C.G., eventuali residui attivi verranno versati all’ I.I.S. MARZOLI.
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 28
Variazione Statuto
Il presente Statuto, che al momento si compone di ventotto articoli, potrà essere variato, aggiornato o modificato dall’A.G. (in sessione ORDINARIA o SPECIALE), su proposta di singoli C.d.D. o C.A. o del C.D., qualora se ne presenti l'esigenza o l'opportunità, purché le variazioni risultino approvate sempre dalla maggioranza assoluta (metà più uno) dei C.d.D. presenti o delegati.
Testo approvato dall’A.G.in data 05/04/2014
Letto, confermato e sottoscritto
IL CONSIGLIO DIRETTIVO